Ripetizioni e lezioni private docenti: le regole da seguire
Le regole da seguire
La normativa che regola la materia è la legge 297/1994. All'interno di questo testo viene disciplinato ogni aspetto correlato alle lezioni private. Quindi è possibile conoscere, con certezza, cosa può o non può fare un insegnante. Agli insegnanti non è concesso impartire lezioni private ad alunni che frequentano lo stesso istituto presso il quale è assunto. Si tratta di una disposizione confermata, nel corso di questi anni, in ogni istanza. Il divieto può essere aggirato quando vengono dirottati gli studenti presso insegnanti di altri istituti. In tal caso è necessario presentare una preventiva autorizzazione che può essere firmata solo dal preside del proprio plesso scolastico.
È fondamentale informare sempre il dirigente scolastico delle attività che il professore svolge, conoscere chi ha richiesto questo servizio, la sua provenienza e documentare il tutto per iscritto. L'autorizzazione viene concessa solo quando è certificato un alto rendimento del docente, inoltre, l'attività non deve incidere negativamente sui servizi offerti alla scuola di servizio. Qualora si verifichino anomalie che compromettono il lavoro del professore, allora il preside può porre un veto e vietare la possibilità di impartire lezioni private anche a studenti di altri istituti.
È possibile interrompere l'attività prima anche quando questa è in corso, ma solo se insorgono problemi. Per agire in tal senso, però, bisogna sempre confrontarsi con il consiglio di istituto e procedere, in seguito, con un ricorso al Provveditorato. Quest’ultimo si esprime in via definitiva tenendo conto anche dell’opinione del Consiglio Scolastico Provinciale. Nel caso in cui ci ci sia un parere negativo verso il docente, allora si va incontro a sanzioni variabili in base alla gravità del fatto.
Come documentare fiscalmente le prestazioni
Cosa succede se il vostro preside vi autorizza a svolgere ripetizioni in linea con le disposizioni di legge? È necessario documentare, come abbiamo già anticipato, l'attività extrascolastica. Per farlo bisogna rilasciare sempre documenti fiscali e non procedere con compensi "in nero". Ecco quali sono le alternative utili per non incorrere in accertamenti da parte delle autorità.
La regola vuole che i docenti che effettuano lezioni private, dal 2019, versino separatamente un’imposta sostitutiva pari al 15%. Si tratta di una cedolare secca destinata proprio a tali prestazioni. La regola viene seguita da coloro che risultano titolari di cattedra. Per mettersi in regola, però, esistono anche altri metodi.
Nel caso in cui si tratti di un’attività saltuaria, di sicuro, non bisogna procedere all'apertura della partita IVA, quindi, è necessario dichiarare le lezioni come prestazioni occasionali e autonome, operando con ritenuta d’acconto. Ciò vale fino a compensi che nell'arco di un anno non superano mai 5000 euro. In caso contrario ci si iscrive alla Gestione Separata, pagando i contributi previsti.
Ogni insegnante che svolge tale attività deve sempre rilasciare una ricevuta libera da IVA o ritenuta d’acconto che, invece, sarà a carico dello studente. Qualora il compenso singolo superi il valore di 77,47 euro, allora va applicata anche una marca da bollo da 2 euro. Tutti gli introiti derivanti da ripetizioni private vanno inseriti nella voce altri redditi, presente nel modello 730. In alternativa è possibile operare con il Modello Redditi inserendo il totale nel quadro RL.
Qualora i compensi totali, in un anno, superino 5000 euro, è fondamentale aprire una partita IVA poiché si tratta di un'attività continuativa. Quando si opta per tale soluzione, però, non si torna più indietro, pertanto bisogna pagare gli oneri fiscali anche quando non vi sono compensi. I contributi sono variabili e soggetti ad aliquote diverse. Si procede all'applicazione del 25,7% quando si tratta di introiti da liberi professionisti, mentre, se si è docenti di ruolo l'aliquota è del 24%.
Aderendo al regime IVA forfettario la tassazione sui guadagni corrisponde al 5%. Però dopo i 5 anni vi è uno scatto verso una maggiore percentuale, cioè, 15%. Aderiscono solo coloro che non superano la cifra di 65000 euro annuali in materia di compensi. È possibile, infine, affidare la documentazione dei guadagni provenienti dalle lezioni private alla cedolare secca. In questo caso non serve aprire una partita IVA ma si applica il 15% sui guadagni derivanti da tale attività. Tali cifre sono sottoposte a tassazione separata, non aumentando il reddito annuale totale. Si tratta di compensi documentabili con l'ISEE e non sono utili per deduzioni o detrazioni di alcun genere.
Le sanzioni
In base alla gravità del fatto è possibile emettere un avvertimento in forma scritta, una lettera di censura, oppure, in casi gravi si procede verso la sospensione dell'insegnante con conseguenze gravi per il suo impiego.
Nel primo caso si viene richiamati ad osservare i propri doveri professionali. Con la censura, invece, si emette una dichiarazione di biasimo ben motivata. Si tratta di una sanzione inflitta nel caso in cui vi siano mancanze non proprio gravi ma che compromettono l’attività del docente o i suoi doveri d’ufficio. Infine la sospensione è l’atto più compromettente per l'attività del docente. Questo viene sospeso dalle sue funzioni e, solo per un certo periodo, non può più esercitare la professione, perdendo anche il diritto al trattamento economico ordinario.
La pena diventa esecutiva solo dopo aver ricevuto una sentenza di condanna confermata in appello. In casi gravissimi si può giungere anche all’interdizione temporanea dall’insegnamento e alla sospensione della potestà genitoriale.