"Anno sabbatico" per docenti e dirigenti: cos’è e come funziona.

01 maggio 2021 4 minuti
OCCHIO ALLE ISTITUZIONI

L'anno sabbatico è una prassi comune e ormai radicata da tempo nel Nord Europa, ma con trend in crescita anche nell'area Mediterranea, Italia compresa.

Si trattai di un periodo di aspettativa senza retribuzione richiesto quasi sempre per motivi legati alla formazione. E se pianificato e gestito bene, il congedo può rivelarsi una grande opportunità di crescita sotto tutti i fronti.

Non si tratta di una vacanza fine a se stessa: potete considerarla una pausa di riflessione costruttiva, vi permetterà una ripresa della routine professionale con maggiore motivazione o vi guiderà verso altre scelte, in modo consapevole.

 

Anno sabbatico, una locuzione che affonda le proprie radici nella lingua ebraica

L'espressione descrive un periodo di interruzione temporanea delle attività lavorative. Il termine "Shabbat" significa "riposo" e ricorre nella Bibbia sin dai primi passi della Genesi. Come riportano le Sacre Scritture, si trattava del settimo giorno: conclusa la Creazione, inizia la contemplazione da parte di Dio.

A partire dal V secolo a.C., inoltre, gli Ebrei iniziarono a sospendere i lavori sui campi ogni 7 anni, per un arco di tempo di 12 mesi consecutivi. In questo caso, l'anno sabbatico aveva una finalità precisa, ossia permettere al suolo di rigenerarsi e diventare ancora più fertile.

L'analogia con il senso odierno della locuzione è evidente: anche nel mondo dell'istruzione descrive un periodo di pausa dalle proprie mansioni. La Nota del Ministero del Tesoro del 26 aprile 2000 l'ha definita con un'identità a sé, ma prevede una regolamentazione affine ad altre modalità di aspettativa.

Tecnicamente, quindi, l'anno sabbatico rientra a pieno titolo fra le forme di congedo non retribuito, come quello per motivi personali, di studio o familiari. Se siete docenti o dirigenti scolastici potete beneficiarne per un anno e ripetere l'esperienza decennio dopo decennio.

 

È possibile conciliare aspettativa e carriera?

Contrariamente a quanto potreste pensare, l'anno sabbatico non è incompatibile con la scalata verso le più alte vette del successo, tutt'altro, a ricorrervi più frequentemente sono proprio coloro che ricoprono o aspirano a ruoli di comando. Al di là di opinioni personali, esistono dei motivi oggettivi per cui ciò accade:

  • prendere le distanze dalla routine del lavoro consente di ricaricarsi e di fare spazio a nuove idee
  • allontanarsi temporaneamente da un ambiente ne agevola una visione più lucida e distaccata.

L'esperienza vi offrirà non solo nuove energie, ma anche una panoramica obiettiva dei risultati raggiunti e degli errori fatti, in modo da non commetterli più. In ogni caso il bilancio vi sarà utile, alla vigilia di un eventuale rientro come nell'ipotesi di scioglimento del contratto.

 

Condizioni per l'idoneità: chi può fruirne?

Come già anticipato, questa forma di congedo spetta per un anno ogni 10, primo decennio incluso. Ma attenzione: il periodo non è distribuibile in più tranche, in nessun caso. La scelta di una soluzione unica deriva dall'esigenza di garantire un'adeguata continuità didattica per studenti e colleghi.

In base alla C.M. n°96 del 28 marzo 2000, potete fare richiesta per l'anno sabbatico se, in qualità di dirigenti scolastici o di insegnanti, avete in mano un contratto a tempo indeterminato e concluso il periodo di prova. I dipendenti a termine, quindi, sono automaticamente esclusi da questa opportunità.

Essendo un diritto del lavoratore e non prevedendo alcun compenso per i mesi di inattività, non dovrete giustificare l'aspettativa con certificati o ulteriori prove che confermino la legittimità dell'istanza.

 

Le figure o gli Enti a cui richiedere il congedo

La domanda va redatta in carta semplice e presentata al dirigente dell'istituto se siete insegnanti o all'Ufficio Scolastico (ex Provveditorato agli Studi) se siete presidi; deve contenere il riferimento alle leggi che consentono di ottenere l'interruzione dall'incarico. Tra le fonti è opportuno segnalare, oltre a quelle già citate:

  • Articolo 15/7 del CCNL (Comparto Scuola).
  • Legge n° 448 del 1998 all'articolo 26, comma 14.

Di solito, chi prende in carico la richiesta valuta le esigenze didattiche e i fabbisogni di risorse dell'istituto, secondo quanto definisce la Nota del Ministero del Tesoro menzionata precedentemente.

 

Durante l'anno sabbatico è possibile dedicarsi a un altro lavoro?

Per definizione, l'aspettativa implica una sospensione delle obbligazioni reciproche. Coinvolgerà tutti gli aspetti della vostra mansione, incluse le paghe. Tuttavia non si tratta di uno scioglimento del contratto, ma soltanto di un'interruzione a carattere temporaneo. Pertanto, durante l'anno sabbatico non potrete stare alle dipendenze di un secondo datore di lavoro.

La legge, comunque, definisce delle eccezioni a questa regola. Le situazioni vanno valutate caso per caso, ma devono trovarsi in linea con le limitazioni relative all'accordo originario (vincoli di compatibilità). Le condizioni favorevoli allo svolgimento di un'altra attività sono:

  • mansioni provvisorie che rientrano nei rapporti di collaborazione occasionale (lavoro non subordinato) e non causano interferenza con il lavoro pre-esistente, anche se reiterate e retribuite
  • assenza di interferenze e conflitti di interessi tra i due lavori, in accordo con il criterio di buon funzionamento della Pubblica Amministrazione
  • perfetta compatibilità e non sovrapponibilità dei due incarichi a livello temporale, in modo da offrire la massima resa per entrambi.

Il rispetto di queste linee guida dovrà essere rigoroso sia da parte del richiedente sia del dirigente.

 

Possibilità di sommare altri periodi di sospensione volontaria

Se al momento della richiesta vi trovate in altra aspettativa (di qualsiasi tipo) non avete bisogno di rientrare in attività, nemmeno per un giorno. Ovviamente il discorso vale anche all'inverso: potete fare domanda per richiedere un ulteriore congedo, con inizio previsto al termine dell'anno sabbatico.

 

Lo scenario in caso di interruzione dell'anno sabbatico

In questo caso, l'aspettativa è cumulabile ma non frazionabile. Pertanto una ripresa dell'attività didattica prima del termine non ammette alcun recupero del tempo residuo in un momento successivo. Dovrete aspettare, quindi, altri dieci anni per concedervi nuovamente l'esperienza.

 

Conseguenze sui compensi, contributi e altri oneri

L'intento di staccare dal lavoro e mantenere il posto è allettante per molti. Tuttavia dovrete considerare anche altri aspetti, soprattutto di ordine economico.

La scelta di non ricevere uno stipendio per 12 mesi va ponderata in base alle disponibilità finanziarie e alle spese ricorrenti. In altre parole, in relazione al bilancio tra entrate, uscite ed eventuali somme messe da parte.

Noi di Scuola.net vogliamo darvi un consiglio banale solo in apparenza: chiedete il congedo annuale solo se, nel periodo di sospensione, potete condurre un'esistenza priva di preoccupazioni o ristrettezze. Un momento come questo richiede la massima serenità, in quanto decisivo per la vostra vita.

Oltre all'assenza di una retribuzione, tenete presente che l'anno sabbatico:

  • non concorre al raggiungimento dell'anzianità di servizio
  • non contribuisce alla liquidazione in caso di licenziamento
  • non consente avanzamenti nelle graduatorie
  • non prevede copertura assicurativa e previdenziale
  • non permette l'instaurazione di nuovi rapporti professionali, salvo eccezioni.

Nulla vieta, comunque, di farvi carico del versamento di contributi volontari per i mesi di inattività. Per la domanda di riscatto dovrete rivolgervi a chi si occupa delle assunzioni, vale a dire il dirigente scolastico o l'ex Provveditorato.