Green pass studenti: è richiesto per le uscite didattiche e per i Pcto?

18 ottobre 2021 5 minuti
OCCHIO ALLE ISTITUZIONI

La prima campanella è suonata ormai da qualche settimana e tutto sembra ritornato alla normalità: l’apertura della scuole non ha influenzato la curva dei contagi e la classe sembra essere diventata il luogo più sicuro per ragazzi e bambini, come sostenuto dal Ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi, che ha elogiato in particolare le modalità di controllo del Green Pass per studenti.

 

Quando diventa obbligatorio mostrare il Green Pass per studenti

La campagna vaccinale e la conseguente emissione del Green Pass hanno ottenuto risultati positivi in quasi tutte le regioni d’Italia e nonostante le iniziali titubanze, il vaccino sembra aver indebolito realmente il virus, consentendoci di riprendere gran parte delle attività quotidiane. Tuttavia è importante definire ancora alcuni punti come l’obbligo di presentazione del certificato vaccinale in caso di uscite degli studenti per gite scolastiche o per PCTO. A tal fine il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato e pubblicato le FAQ ufficiali con importanti indicazioni per genitori, studenti e docenti. Noi di Scuola.net vogliamo analizzarle insieme per capire di cosa si tratta. La ripresa delle attività scolastiche trascina tutta una serie di dinamiche connesse che è bene affrontare anche dal punto di vista dell’emergenza sanitaria.

Docenti, genitori e famiglie si chiedono come comportarsi in caso di attività didattiche che richiedono spostamenti con mezzi pubblici, eventi e manifestazioni che in modo inevitabile causano assembramenti e contatti ravvicinati. Un punto difficile da affrontare che dà luogo a molteplici dubbi e domande, per questo le associazioni di genitori si sono attivate per ottenere risposte puntuali e concordi con la normativa in essere, per essere pronti ad affrontare qualsiasi tipo di problema.

 

Attività scolastiche e Green Pass studenti: ecco tutte le rsposte

Per garantire un’ampia partecipazione di tutti gli studenti a gite scolastiche, eventi, uscite didattiche e manifestazioni fuori dalle classi, le istituzioni devono fornire alle famiglie e agli alunni precise informazioni che riguardano le modalità e i requisiti per avere accesso a tali eventi, nel rispetto delle normativa vigente. Lo scorso 23 settembre 2021, infatti, il Garante della privacy aveva precisato che il corpo docenti non è autorizzato a chiedere ragguagli sul possesso o meno del Green Pass per studenti, neanche in modo indiretto e che l’unico sistema per garantire uscite in sicurezza fosse quello di rendere edotti i genitori delle regole per accedervi. Per questo l’informativa prodotta dalla scuola dovrà contenere la norma prevista dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 art. 9-bis, convertito successivamente con modificazioni nella Legge 17 giugno 2021 n. 87 in materia di eventi e competizioni sportive, sagre, mostre e fiere oltre agli spettacoli aperti al pubblico che richiede la certificazione verde Covid-19.

Tra le altre cose, la comunicazione dovrà specificare che da tale obbligo sono esonerati i soggetti al di sotto dei 12 anni di età, considerati esenti. È importante specificare che la verifica va effettuata dai titolari e dai gestori delle attività dove ci si reca al momento dell’accesso nei loro locali e mai dalle istituzioni (docenti e personale scolastico), come disciplinato dal summenzionato comma 4 dell’art. 9-bis. Questo significa che gli studenti che sono sprovvisti di certificazione verde dovranno decidere se presentare un tampone che attesti la negatività entro le 24 ore dall’uscita didattica o esonerarsi completamente dall’attività. In sintesi, la scuola non può verificare l’esistenza del certificato verde di ogni alunno, ma deve avvisare i genitori degli obblighi legali a cui sono sottoposti. Nell’informativa scritta da far pervenire alle famiglie i dirigenti scolastici dovranno precisare quali sono le misure organizzative che intendono adottare nel caso in cui gli studenti non abbiamo il Green Pass valido e completo di entrambe le dosi al momento di accedere agli eventi organizzati. Per evitare esclusioni di parte della classe, alcune associazioni avevano avanzato la proposta di effettuare tamponi gratuiti agli studenti.

Sulla questione è intervenuto sollecito il presidente nazionale Anp., Antonello Giannelli che ha raccolto i punti di vista sia dei genitori, preocuupati di possibili ripercussioni psicologiche che dei docenti, in tensione per i continui cambiamenti normativi. Facendosi mediatore tra le contrapposte esigenze didattiche e politiche, il dottor Giannelli ha evidenziato l'impossibilità di ricorrere a tale soluzione a causa dei notevoli costi a cui sarebbe sottoposta la scuola. Costi ulteriori rispetto a quelli già in essere e che spesso non è in grado di sostenere: un’idea propositiva, dunque, ma che non collima con le problematiche economiche che i nostri istituti di ogni ordine e grado affrontano quotidianamente.

 

La scelta radicale del Governo: il Green Pass per studenti è necessario anche per il PCTO

Proseguendo la lettura della FAQ ministeriale, emerge la risposta del Ministero dell’Istruzione anche per quei soggetti coinvolti in attività PCTO. Noi di Scuola.net vogliamo chiarire, in primo luogo, che con questo termine il Governo si riferisce a tutte le attività di orientamento che in passato venivano definite alternanza scuola-lavoro. Sebbene poco conosciute, tali incarichi sono obbligatori in alcuni percorsi formativi perché facilitano l'ingresso diretto nel mondo del lavoro e la loro sospensione causerebbe un rallentamento nella crescita professionale. Secondo il Ministero dell'Istruzione, tutti gli studenti che svolgono percorsi specifici per competenze trasversali o per PCTO devono possedere la certificazione verde. La ratio della norma è da ravvisarsi nel principio secondo cui lo studente in questi casi deve essere equiparato in tutto e per tutto ai lavoratori.

Le prestazioni che svolge, infatti, pur non essendo oggetto di contratti di lavoro comportano i medesimi rischi a cui sono sottoposte le risorse dell'azienda e meritano, dunque, la stessa tutela sanitaria. Leggendo con attenzione l’articolo 9 septies del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, infatti, si legge in modo chiaro che il possesso del Green Pass è obbligatorio per tutti coloro che svolgono attività lavorativa, di formazione o di volontariato nel settore privato. Il Governo, dunque, sembra chiaro: è necessaria la certificazione verde quando ci si reca presso aziende private o pubblici uffici a qualsiasi titolo, mentre l’unica soluzione alternativa sembra quella di presentare un tampone negativo effettuato entro le 24 ore, da ripetere ogni volta che ci si reca in azienda.

Un’altra importante questione concerne la scadenza delle certificazioni verdi: in questi casi le domande riguardano sia la titolarità a verificarne la validità che il momento opportuno per la verifica. Rileggendo con attenzione le FAQ del Ministero dell’Istruzione e in seguito agli episodi che hanno visto alcuni docenti allontanati dalle classi perché in possesso di certificato verde scaduto, ne è derivato il seguente chiarimento: tutte le operazioni di verifica che riguardano il possesso, la validità e la scadenza devono essere effettuate prima che il personale acceda nei luoghi dove svolge la propria attività. Tale controllo, inoltre, non deve essere ripetuto durante le lezioni ed eseguita esclusivamente tramite piattaforma da parte del preside o di soggetto espressamente delegato. Se, dunque, il controllo preliminare venisse omesso per distrazione o per qualsiasi altro errore da parte della persona preposta, il docente ha diritto a fare lezione fino al termine della giornata.

 

Come comportarsi con i docenti che non sono in possesso del Green Pass

Per i docenti che non sono dotati di Green Pass perché hanno scelto di non vaccinarsi, non scatta il diritto a lavorare in smart working. Quest’ultima agevolazione è consentita solo ai lavoratori fragili e non oltre il 31 ottobre 2021, come previsto dal decreto-legge n. 18/2020, che all’articolo 26 comma 2 bis elenca i casi in cui è ammesso il lavoro agile. Gli insegnanti che hanno deciso di non vaccinarsi non potranno accedere sul luogo di lavoro, con conseguente sospensione e sostituzione da parte di un supplente. Per gli alunni che si trovano nella medesima situazione, invece, non è prevista sospensione dalle attività scolastiche ma neanche DAD, salvo ovviamente gli appartenenti alla categoria di soggetti fragili. Ciò significa che i genitori si assumeranno il maggior rischio di contagio senza poter chiedere forme alternative di accesso allo studio.